Statuto degli Studenti
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI |
Allegato 1
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria" DPR 24 giugno 1998, n.
249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre
2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola
secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
(N.B. Le modifiche introdotte dal DPR 21/11/2007, n.235 sono
evidenziate carattere sottolineato)
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20
novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione
delle conoscenze e all'inserimento nella
vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza
le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della
scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento
di istituto, attivano con gli studenti
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema
di programmazione e definizione
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
a individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola
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gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della
scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo
e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti, anche
con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di
istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti
delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e
ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunità scolastica, nonché al
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recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio
di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi
non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve essere previsto un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto
della persona umana o vi sia pericolo
per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al
limite generale previsto dal comma 7, la
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione
di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del
comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei
casi di recidiva, di atti di violenza
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è
costituita dall'allontanamento dalla
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
quali si desuma che l'infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o
la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte
di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai
genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è
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composto da un docente designato dal consiglio di istituto e,
nella scuola secondaria superiore, da
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante
eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti
dai genitori, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dal coordinamento regionale
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da
un genitore designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente
sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte
da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine
perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere,
o senza che l'organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore
dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si
applica il disposto di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori
all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed
efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per
due anni scolastici.
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure
di sottoscrizione nonché di elaborazione
e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle
attività didattiche, ciascuna istituzione
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le
opportune attività di accoglienza dei nuovi
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del
piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del
patto educativo di corresponsabilità.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti
dalle diposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Mirabella Eclano, 03/12/2013 F.TO La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Fiorella De Vizia |
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